Nel Messaggio n. 2082 del 22.5.2018 l'INPS riepiloga i requisiti e le modalità di richiesta di esonero dal versamento dei contributi delle aziende agricole per cause naturali come avversità atomosferiche e calamità naturali (decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, circolari INPS n. 35 del 6 marzo 2006 e n. 99 del 14 giugno 2013 )
Requisiti i soggettivi ed oggettivi per la concessione del beneficio,
Per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 82/2008),
sono ammesse all' esonero parziale del pagamento dei contributi propri e per i propri dipendenti, con due diverse aliquote:
E' previsto un ulteriore aumento del 10% dell’esonero nei casi previsti dal paragrafo 5 della circolare n. 35/2006.
l’esonero parziale dei contributi è concesso su specifica istanza all’Istituto, esclusivamente in via telematica, accedendo dal sito istituzionale (www.inps.it), secondo le consuete modalità, ai “Servizi on-line” > “Domanda esonero calamità naturali” e compilando l’apposito modello predisposto.
La norma non prevede un termine di scadenza ma per corretta tariffazione e contabilizzazione degli obblighi contributivi e la rendicontazione dell’esonero, l'istituto richiede che la domanda sia presentata netro un anno dalla data dell'evento , come da decreto autorizzativo del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tali casi, al fine della verifica dei requisiti, è necessario acquisire copia delle delibere regionali dalle quali si evinca il territorio danneggiato, le colture interessate e le relative percentuali di danno, nonché richiedere alle singole aziende, tramite comunicazione bidirezionale, ogni utile documentazione, quali fatture, fotogrammi, bilancio o altra documentazione idonea a dimostrare la percentuale di danno alla produzione lorda vendibile.
Le verifiche previste da parte dell'INPS riguardano :
L'eventuale mancato accoglimento della domanda viene notificato al richiedente con la relativa motivazione .
L'esonero non rientra nella direttiva sugli aiuti di stato (Regolamento UE n. 702/2014 in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
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