Il licenziamento per superamento del periodo di comporto non puo essere effettuato dal datore di lavoro sulla base della prognosi del certificato medico ma va atteso l'effettivo esaurimento del periodo. Diversamente il licenziamento risulta nullo. Questa la conclusione della sentenza 12568 2018, della Corte di Cassazione a sezioni unite, interpellata a seguito di due decisioni di merito che avevano respinto il ricorso del dipendente, affermando che il licenziamento non era nullo bensi solo inefficace fino alla scadenza dell'ultimo giorno di malattia .
Gli ermellini hanno afffermato che i requisiti di validità del recesso devono essere presenti nel momento in cui lo stesso viene intimato; in mancanza , "il licenziamento deve considerarsi nullo per violazione della norma imperativa dell' art. 2110, comma 2 c.c."
Inoltre la sentenza risolve il contrasto giurisprudenziale tra il principio appena citato e quello che considera invece inefficace il licenziamento in costanza di malattia.. Si afferma che in realtà il contrasto non sussiste, in quanto i casi sottoposti erano sostanzialmente diversi. Non c'è reale contrasto infatti tra la norma che considera nullo il licenziamento verificatosi prima della fine del periodo di comporto per mancanza del giustificato motivo e la considerazione di inefficacia di un licenziamento intimato, durante la malattia, ma per altre ragioni legittime.
Vedi sul tema anche Licenziamento e periodo di comporto .
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