News Pubblicata il 21/08/2002

Esenzione dall'imposta di trascrizione per l'acquisto di autoveicoli

Esenzione dall'imposta di trascrizione per l'acquisto di autoveicoli



Nell'ambito delle disposizioni a sostegno dell'economia nazionale, l'art. 2 del D.L. 8 luglio 2002, n.138 prevede l'esenzione, per i primi tre anni, dal pagamento della tassa automobilistica annuale (bollo auto), dall'imposta provinciale di trascrizione e dagli altri emolumenti dovuti al Pra, per gli acquisti di autovetture nuove (purché regolarmente dotate di dispositivi non inquinanti), di potenza non superiore a 85 Kw, con la contemporanea restituzione di un usato, non catalizzato, da avviare alla rottamazione.
La stessa agevolazione (esclusa l'esenzione triennale dalla tassa automobilistica) è prevista anche per l'acquisto da parte di imprese di un'autovettura usata (dotata dei previsti dispositivi non inquinanti).
Il termine entro il quale fruire dell'agevolazione è fissato al 31 dicembre 2002.
Si precisa che rientrano nelle agevolazioni anche gli acquisti effettuati da persone giuridiche con consegna di autoveicoli da rottamare intestati alle stesse.
La data da cui far decorre le agevolazioni in questione coincide con quella dell'atto di acquisto della proprietà dell'autoveicolo. (Circ. 5/DPF del 22/7/2002)

Fonte: Fisco e Tasse



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