Pubblicato in GU il Dlgs del 18.05.2018 n. 60 il nuovo decreto di attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali (Agenzia delle entrate e Guardia di finanza) alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri dell'Unione europea.
Il decreto prevede, in particolare, che i servizi di collegamento designati a fornire alle autorità richiedenti degli altri Stati membri gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, oltre a utilizzare i dati e le notizie contenuti nell’anagrafe tributaria o acquisiti dall’Agenzia delle entrate nel corso dei propri accertamenti hanno accesso anche ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e di persone giuridiche, contenuti nell’apposita sezione del registro delle imprese (di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 231/1997 e successive modificazioni).
Secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 2016/2258, a livello comunitario, gli Stati membri devono disporre per legge l’accesso da parte delle autorità fiscali “ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio”, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in particolare, l’Amministrazione finanziaria di ogni Stato membro potrà accedere ai seguenti meccanismi, procedure, documenti e informazioni:
A livello di normativa nazionale, il decreto attuativo appena pubblicato in Gazzetta interviene, modificando e integrando, l’articolo 3, Dlgs 29/2014, con cui è stata recepita la direttiva 2011/16/Ue, fonte comunitaria principale in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, integrata e modificata nel tempo dalle molteplici direttive, che si sono succedute nell’ambito dello scambio di informazioni.
Per l’espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, è consentito all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza l’accesso:
acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo.
Tra le novità la previsione che le articolazioni competenti potranno accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e trust produttivi di effetti fiscali in Italia, conservate in apposite sezioni speciali del Registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio (il registro dei titolari effettivi è previsto dall’articolo 22 del Dlgs 231/2007).
Con apposito decreto interministeriale, il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro dello Sviluppo economico, stabiliranno:
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