News Pubblicata il 17/05/2018

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Piccoli coloni e compartecipanti familiari: retribuzioni medie 2018

Le retribuzioni medie provinciali 2018 per piccoli coloni e compartecipanti familiari e retribuzione media giornaliera nel decreto del Ministero del Lavoro n. 195/2018



Il Ministero del lavoro, in data 15 maggio 2018, ha pubblicato sul proprio sito  il decreto n. 195 dell’11 maggio 2018,  con le tabelle delle  retribuzioni medie provinciali giornaliere 2018 per piccoli coloni e compartecipanti familiari in agricoltura. Le retribuzioni sono determinate per ciascuna provincia in misura pari a quelle previste per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD).

Il decreto fissa la retribuzione media convenzionale giornaliera ai fini previdenziali a € 57,60.

Ricordiamo che i piccoli coloni e compartecipanti familiari sono lavoratori agricoli associati a un concedente tramite il  contratto di piccola colonia stagionale e di compartecipazione familiare ,  regolato dalla legge 203/1982 . Queste figure svolgono una prestazione totalmente assimilabile al lavoro dipendente. I piccoli coloni e i compartecipanti familiari sono iscritti, al pari degli operai agricoli dipendenti, negli elenchi nominativi annuali.

 In particolare: 

I piccoli coloni sono coloro che stipulano con un soggetto concedente un contratto di natura associativa al fine di prestare il proprio lavoro, per un numero di giornate inferiori alle 120, per la coltivazione di un fondo e/o l'allevamento di bestiame.

I compartecipanti familiari sono quei soggetti che, in virtù di patti contrattuali, si impegnano ad apportare nella compartecipazione il lavoro di parte o di tutto il nucleo familiare, sino alla concorrenza della necessità di manodopera del fondo coltivato.Il proprietario del terreno non ha l’obbligo di dichiarare le giornate di lavoro impiegate dal compartecipante.

Ai fini previdenziali e contributivi, il calcolo delle giornate prestate dai compartecipanti familiari e piccoli coloni, si effettua applicando i valori medi d'impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame desumibili dalla tabella provinciale di ettaro-coltura, ovvero i valori medi d'impiego di cui all'art. 9 quinquies, co. 15 della legge 28 novembre 1996, n. 608.

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Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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