"A partire dall’anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni sull'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni". E' questo il principio evidenziato dal MEF con la Risoluzione n. 2 del 14 maggio 2018.
In particolare, è stato chiesto al MEF un parere in ordine a quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 10 gennaio 2018, n. 15, al fine di chiarire gli effetti dell’intervenuta abrogazione della facoltà di disporre gli aumenti dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) di cui al capo I del D.Lgs. 507/93, sulle tariffe applicate dalle amministrazioni comunali e prorogate in forma espressa o tacita a partire dal 2013, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice. L’abrogazione di detta norma ad opera dell’art. 23, comma 7 del DL. 83/2012 ha quindi determinato la cessazione ex nunc dei suoi effetti giuridici.
Come chiarito nella Risoluzione 2/D, il 26 giugno 2012 è la data che segna lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime.
Conseguentemente, una delibera esplicita approvativa o confermativa delle maggiorazioni in questione
Le stesse considerazioni devono estendersi anche al caso di proroga tacita delle tariffe, posto che per l’anno 2012 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione era stato prorogato al 31 ottobre 2012; per cui solo se il bilancio fosse stato approvato entro il 26 giugno 2012, il comune poteva legittimamente richiedere il pagamento delle maggiorazioni. In ogni caso, occorre far riferimento alla disciplina particolare che regola le varie fattispecie dell’imposta o del diritto.
Pertanto, a partire dall’anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione.
La Risoluzione del MEF è allegata a questo articolo.
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