Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 il decreto contenente la proroga dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Il decreto, slittando il termine unicamente per tale categoria, lascia intatto l'obbligo della fatturazione elettronica per sub appaltatori e subcontrenti.
In particolare, come chiarito dall'Agenzia delle Entrat nella Circolare 8/E/2018 l’articolo 1, comma 917 della Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) anticipa al 1° luglio 2018 anche gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica.
Secondo quanto chiarito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 89757 del 30 aprile 2018 la fattura elettronica per i sub appaltatori troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Il documento di prassi fa anche un esempio,che di seguito riportiamo.
Se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese
Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto / contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico fino al 1° gennaio 2019.
Il comma 917 della Legge di Bilancio inoltre, prevede l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP).
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