Il Dlgs 112/2017 (attuativo della riforma del terzo settore) ha introdotto importanti novità nel lavoro subordinato per le imprese sociali e gli altri enti del settore. In particolare si prevede un limite alle retribuzioni che non potranno superare di piu del 40% gli importi previsti dal CCNL per le stesse mansioni.
La novità è contenuta nel nuovo decreto correttivo , approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 marzo , del quale però non è facile ipotizzare la sorte, nell'attuale situazione politica .
In sostanza le norme del d. lgs 112 2017 per il lavoro nelle imprese sociali attualmente prevedono :
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un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi e accordi collettivi applicabili.
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Per gli enti nei quali la qualifica di impresa sociale è legata all’inclusione lavorativa di soggetti deboli il personale composto da lavoratori molto svantaggiati (disoccupati da almento due anni o 1 anno in casi particolari, come previsto dal regolamento Ue 651/2014) dovrà essere almeno pari al 30% del totale o dalle altre categorie di soggetti deboli (persone con disabilità, rifugiati o richiedenti protezione internazionale, persone senza fissa dimora individuate dall’articolo 2, comma 4, del Dlgs 112/2017).
Nel nuovo decreto trovano spazio precisazioni ulteriori e cioè:
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il divieto di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi. Importi maggiori si configurerebbero come distribuzione indiretta di utili. Unica eccezione prevista il trattamento economico di favore per la formazione in materie specifiche necessarie in settori come sanità e ricerca scientifica. Viene anche meglio specificato che i ccnl o accordi di riferimento sono quelli "stipulati dalla organizzazioni sindacali piu rappresentative".
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un limite alle differenze retributive tra dipendenti , per cui nessuno stipendio puo essere superiore di otto volte dell'importo dello stipendio piu basso . Il rispetto di questo parametro sarà evidenziato nel bilancio sociale dell'impresa Nel nuovo decreto correttivo si specifica però che si potrà derogare ove sia necessario acquisire pecifiche competenze sanitarie, e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale).
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Per i lavoratori «molto svantaggiati» dopo 24 mesi di impiego tale qualifica verrebbe a cadere.
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Limiti più stringenti nell'utilizzo dei volontari , in particolare prevedendo che la loro attività risulti aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori regolarmente impiegati.