Nell'attesa circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica nel caso di acquisto di carburante, obbligatoria dal 1° luglio 2018, sono stati forniti anche chiarimenti sul credito d'imposta per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.
Infatti, in base all’articolo 1, comma 924, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un
Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»».
Come sottolineato nel documento di prassi, nell’individuare i soggetti aventi diritto al credito d’imposta, la disposizione si riferisce “agli esercenti di impianti” in generale – e, dunque, a chiunque, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, ecc.), svolge tale attività e sostiene il costo di commissione – va evidenziato come, in conformità a quanto anche recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale nell’ambito di un consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di “benefici, agevolazioni o esenzioni” la misura, seppure di stretta interpretazione, si estende alle situazioni di fatto riconducibili alla medesima ratio. Pertanto, il credito d’imposta in commento dovrà altresì riconoscersi a tutti gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o prepagate.
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