News Pubblicata il 04/05/2018

Tempo di lettura: 1 minuto

Apprendistato: riprende la formazione in Emilia Romagna

Nuove risorse per la formazione pubblica della Regione Emilia Romagna per i contratti di apprendistato professionalizzante assunti dal 2.5.2018



La Regione Emilia Romagna con Delibera del 19/02/2018, ha riattivato  l’offerta formativa pubblica  per i contratti di apprendistato professionalizzante che sarà applicata ai lavoratori assunti  a far data dal 2 maggio 2018. L'attività era stata sospesa per esaurimento delle risorse disponibili, il 17 Aprile 2017.

Sono previste le seguenti specifiche modalità di attuazione: 

1. obbligo formativo solo per la 1° annualità (40 ore) da realizzarsi nel primo anno di durata del contratto;

2. esenzione dall’obbligo formativo per i giovani  in possesso di una laurea triennale, magistrale o a ciclo unico;
3. l’offerta formativa pubblica non comprende la formazione relativa alla “sicurezza sul lavoro“ che rimane obbligatoria a carico dell’azienda;
4. la formazione pubblica dovrà essere erogata in aula presso la sede dell’Ente di formazione prescelto dall’azienda: non potrà essere prevista l’erogazione in e-learning;

Va ricordato che in generale il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire la formazione di tipo professionalizzante per ogni anno di apprendistato, secondo la durata e le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in ragione all’età dell’apprendista, al titolo di studio e alla  qualifica da conseguire e tale formazione, c.d. interna, deve essere obbligatoriamente certificata da un Ente accreditato presso la Regione.     La formazione interna, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nel limite delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica regionale, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.

In caso di mancata formazione, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione agevolata versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con aggravio delle sanzioni civili.

Considerato la gravità delle sanzioni previste è consigliabile  a prestare la massima attenzione alla formazione degli apprendisti, sia esterna che interna, considerando anche che i termini di prescrizione sono quinquennali, per cui l’Ispettore, in assenza di formazione, può recuperare i contributi relativi agli apprendisti occupati negli ultimi cinque anni.
     
 

Sulle caratteristiche dell'apprendistato professionalizzante leggi anche "Il Contratto di apprendistato 2018"

E' disponibile la scheda informativa "Apprendistato over 29 per percettori di disoccupazione " di R. Quintavalle

Ti puo interessare anche il manuale Il contratto di Apprendistato di A. Gradelli (Libro di Carta Maggioli editore)

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Apprendistato e tirocini 2023 La rubrica del lavoro