News Pubblicata il 22/05/2018

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Niente POS: ancora lontane le sanzioni per i professionisti e imprese

Ancora lontane le multe per i professionisti e imprese che non accettano il pagamento via POS; per il Consiglio di Stato il decreto che prevede sanzioni da 30 euro potrebbe essere incostituzionale



Ancora lontana l'applicazione della mini sanzione di 30,00 euro prevista per professionisti e imprese in mancanza del POS, ovvero per coloro che non accettano pagamenti con il POS con carta di debito e di credito, questo perchè secondo il parere (che qui alleghiamo) del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico che prevede l’applicazione delle sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di POS, potrebbe essere incostituzionale.

Così si è espresso il Consiglio di Stato, a seguito della richiesta di un parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, concernente il regolamento recante la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai soggetti interessati, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Come ha precisato il Consiglio di Stato, fino ad ora, la mancanza di sanzioni ha determinato la non applicazione dello specifico obbligo, vanificando la previsione legislativa, infatti il dl 179/2012, pur prevedendo l’obbligo del possesso da parte dei soggetti beneficiari degli strumenti in grado di consentire il pagamento tramite carta di debito e il conseguente obbligo di consentirne l’utilizzo agli utenti, non prevedeva alcuna sanzione in caso di mancata installazione del POS ovvero di mancata accettazione della carta di debito. Tale carenza ha determinato, finora, la mancata applicazione dello specifico obbligo vanificando, di fatto, la previsione legislativa.

L’obiettivo di una efficace lotta al riciclaggio, all’evasione e all’elusione fiscale, da incentivare attraverso la completa perimetrazione del quadro giuridico di riferimento, anche mediante la sua omogeneizzazione, deve, però, necessariamente essere conseguito con l’adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l’aspetto formale e sostanziale, dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.

Come già evidenziato, l’assenza di un’esplicita previsione legislativa di taluni parametri necessari per la individuazione degli elementi essenziali ai fini della individuazione della sanzione da irrogare (natura giuridica, entità, competenza alla sua irrogazione, ecc.) ha indotto il Ministero dello sviluppo economico a prospettare come unico riferimento normativo “assimilabile” al rifiuto di accettazione di pagamenti con carte di debito e carte di credito la condotta considerata dall’articolo 693 c.p. e conseguente applicazione, in via estensiva, della sanzione ivi prevista.

Infatti, l’articolo 693 del codice di procedura penale, individuato dal Ministero richiedente come norma di riferimento ai fini della individuazione della sanzione applicabile, depenalizzato per effetto dell’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone che “chiunque rifiuta di ricevere, per loro, monete aventi possono dallo Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a € 30”.

Trattasi di uno sforzo certamente apprezzabile nell’ottica di dare attuazione ad una delega finalizzata ad introdurre le auspicate misure di contrasto a comportamenti evasivi ampiamente diffusi.

Ai fini della sostenibilità della menzionata scelta, tuttavia, non può prescindersi dalla verifica della sua compatibilità con riferimento, innanzitutto, all’art. 23 della Costituzione il quale prevede che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Parere Consiglio di Stato del 19.04.2018 n. 00625/2018

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