News Pubblicata il 02/05/2018

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Ferie nel periodo di malattia: necessario fare richiesta

Per fruire delle ferie ed interrompere il periodo di comporto .evitando il licenziamento, è necessaria la richiesta al datore di lavoro - Cassazione n. 8973 2018



 Il lavoratore assente per malattia e ulteriormente impossibilitato a riprendere servizio,   può  interromperre il periodo di comporto ed evitare il licenziamento fruendo delle ferie residue,   ma solo facendone preventiva richiesta al datore di lavoro . La Corte di Cassazione ha ribadito  il suo  orientamento   nella sentenza del 4 aprile scorso n. 8973 2018 .

Il caso riguardava un lavoratore licenziato dall'azienda per superamento del periodo di comporto, ovvero il periodo massimo di assenza per malattia  . Il lavoratore non aveva ottenuto l'anullamento della sentenza né nel primo, né nel secondo grado di giudizio, in quanto aveva fatto richiesta delle ferie residue  dopo la scadenza del periodo di comporto, la cui durata è normalmente specificata nel contratto nazionale  . Giunto in cassazione il ricorso affermava che la corte di merito avrebbe dovuto riconoscere l'automaticita del diritto alle ferie sancito dalla normativa e non soggetto a richiesta .

La Cassazione però ha respinto il ricorso  affermando che il lavoratore non gode di una incondizionata facoltà di sostituire alla malattia il godimento di ferie maturate, quale motivo della sua assenza, allo scopo di bloccare il decorso del periodo di comporto. Le ferie infatti sono soggette  alla direttiva dell'armonizzazione delle esigenze aziendali e degli interessi del datore di lavoro (art. 2109 cod. civ.). Necessario dunque fare richiesta in tempo utile ad evitare la scadenza dei termini, come nel caso di specie.

La sentenza afferma tra l'altro che in un caso come questo  il datore di lavoro sarebbe stato  tenuto, in presenza di una richiesta del lavoratore di imputare a ferie un'assenza per malattia, a prendere in debita considerazione il fondamentale interesse del richiedente ad evitare la perdita del posto di lavoro a seguito della scadenza del periodo di comporto ed ha sempre l'onere, in caso di mancato accoglimento della richiesta, di dimostrarne i motivi.

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In materia scarica il Commento " Superamento del periodo di comporto e fruizione delle ferie" di R. Staiano, con il testo integrale della sentenza.

Fonte: Fisco e Tasse



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