La Legge di Bilancio 2021 proroga una agevolazione introdotto dalla legge di bilancio del 2018.
Si parla in particolare delle spese sostenute per la quotazione delle PMI.
L’agevolazione riguardava le spese sostenute fino alla fine del 2020 ora con la novità appena introdotta si estende il credito di imposta alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Si stabilisce inoltre che il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020, 2021 e 2022, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.
Si ricorda che dal 1° ottobre 2020, le PMI che dal 1° gennaio 2020 si sono quotate in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro della Ue o dello Spazio economico europeo, possono con domanda, accedere alla concessione del bonus quotazione PMI, introdotto dalla legge di Bilancio 2018.
QUI è consultabile il Decreto con allegato il fac-simile per la domanda.
Il via alle domande ha avuto inizio il 1° ottobre ed era stabilito fino al 31 marzo 2021. Con probabilità la data ultima per l'invio della domanda verrà aggiornata in base alle novità introdotte.
L'indirizzo utile per l'invio è il seguente:
dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it018
Ricordiamo le caratteristiche della agevolazione.
Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese di consulenza sostenute per la quotazione fino a un massimo di 500.000 euro.
Il credito d'imposta è rivolto alle PMI:
A queste imprese è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 2020 e con la novità introdotta le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per la suddetta finalità.
Il credito è utilizzabile in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo di maturazione del credito e in quelle successive finché non se ne esaurisce l’uso.
Le imprese beneficiarie devono essersi costituite e regolarmente iscritte al registro imprese al momento della richiesta, devono essere in regola con provvedimenti di restituzione di aiuti o incentivi dichiarati illegittimi o revocati, che rientrano nei settori economici previsti dal regolamento di esenzione, compresa la produzione primaria di prodotti agricoli.
Le attività ammissibili sono:
Va sottolineato che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente con F24 e non concorre a formare l'imponibile IRES e IRAP.