La Corte di Cassazione con sentenza n. 8952 2018 del 18.4.2018 ha stabilito che i laureati assunti con contratto metalmeccanici CONFAPI devono essere inquadrati almeno al 5° livello, indipendentemente dalle specifiche mansioni espletate , purché inerenti le materie del loro titolo di studio.
Come noto infatti il contratto metalmeccanici sia per le piccole che per le grandi imprese (ccnl CONFAPI e CCNL FEDERMECCANICA) prevede che: «i lavoratori in possesso di laurea, in fase di inserimento in azienda, verranno inquadrati nella quinta categoria, sempre che svolgano attività inerenti alla laurea conseguita».
Nella sentenza, la Cassazione fornisce un importante chiarimento interpretativo della norma. La controversia nel caso di specie riguardava infatti l'interpretazione dell'ultimo punto, relativo alle "attività inerenti la laurea conseguita".
La lavoratrice infatti si era vista negare il diritto all'inquadramento nella giusta categoria contrattuale dai giudici di merito, che avevano osservato come le mansioni svolte «pur in astratto “inerenti” alla laurea conseguita, non lo erano in concreto per la semplicità delle analisi effettuate, senza responsabilità diretta».
La Suprema corte ha accolto il ricorso affermando che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il giudizio d'inerenza dipendesse dalla "verifica del grado di complessità e responsabilità dell'attività concretamente resa». I supremi giudici invece ritengono che il termine "inerenza" debba essere inteso in senso letterale e di conseguenza la norma collega il diritto all'inquadramento nella quinta categoria al verificarsi di due soli presupposti:
Ti puo interessare l'abbonamento ai COMMENTI ALLA GIURISPRUDENZA FISCALE E DEL LAVORO: I nostri esperti legali commentano settimanalmente le pronunce piu interessanti con analisi normative , orientamenti giurisprudenziali e testo integrale delle sentenze.