News Pubblicata il 24/07/2018

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Rimborso credito Iva 2° trimestre 2018: entro il 31.07 invio del Modello Iva TR

Entro il 31 luglio i contribuenti che nel 2° trimestre 2018 hanno realizzato un credito Iva, devono presentare la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione, attraverso il Modello Iva TR



Maertedì 31 luglio 2018 ultimo giorno utile per l'invio dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre 2018.

I contribuenti Iva che presentano un credito Iva trimestrale superiore a € 2.582,28, che rispettano determinati requisiti, e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, devono presentare esclusivamente per via telematica entro il 31 luglio 2018 (ultimo giorno del mese successivo trimestre di riferimento), il Modello Iva TR.

L'ammontare del credito Iva è ripartito tra quanto richiesto a rimborso e quanto utilizzato in compensazione compilando i righi TD6 e TD7 del Modello Iva TR.

Compilazione del Rigo TD6 per la richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi l’articolo 38-bis comma 2 e seguenti, DPR n. 633/72 prevede:

Compilazione del Rigo TD7 per la richiesta di utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale

In questo rigo deve essere indicato l’ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto che tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto legge n. 35 del 2013), il predetto limite annuo è elevato ad un milione di euro
nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Ricordiamo che l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge, e che il D.l. 50/2017 (poi convertito in Legge 96/2017), ha abbassato da 15.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione.

Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione
del visto di conformità
o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.

Riepilogando la compensazione è possibile:

per importi > € 5.000 su base annuale
(elevato a 50.000 euro per le start-up innovative)

  • previa apposizione del visto di conformità
  • va effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza (esclusivamente in via telematica)

per importi < €. 5.000 su base annuale

  • l'utilizzo è libero previa presentazione del mod. IVA TR

Si ricorda che la somma degli importi indicati nei righi TD6 e TD7 non deve essere superiore all’imposta a credito risultante al rigo TC7 ovvero all’imposta relativa agli acquisti di beni ammortizzabili in presenza del presupposto previsto dall’art. 30, terzo comma, lettera c).

Rigo TD8 La compilazione del rigo è prevista ai fini dell’erogazione prioritaria del rimborso, ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia, nonché ai fini del visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.

Modalità e termini di presentazione del Modello IVA TR

Abbiamo detto che per richiedere il rimborso infrannuale del credito Iva trimestrale maturato o la sua compensazione è necessario presentare apposita istanza con il modello IVA TR, indicando gli importi in centesimi di euro, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo.

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Ad oggi le scadenze per la presentazione del modello sono le seguenti:

Il termine per presentare la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativa al 2° trimestre 2018 scade, quindi, martedì 31 luglio.

Si rammenta che, ai fini della compensazione nel modello F24 di crediti Iva trimestrali, si devono utilizzare i seguenti codici-tributo, per i quali è necessario utilizzare obbligatoriamente i servizi tematici dell'Agenzia delle Entrate (come previsto con la Risoluzione 68/E del 09.06.2017):

CREDITO IVA INFRANNUALE COMPENSAZIONE MODELLO F24
CODICE TRIBUTO TRIMESTRE DI RIFERIMENTO
6037 2° TRIMESTRE 2018
6038 3° TRIMESTRE 2018

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Fonte: Agenzia delle Entrate



TAG: Rimborso IVA 2024