Sta per riiniziare la scuola e tra poco gli studenti torneranno fra i banchi di scuola e i genitori si troveranno spesso a sovvenzionare gli istituti. Non tutto il male viene per nuocere, infatti nelle dichiarazioni dei redditi è possibile usufruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate a favore di istituti scolastici nazionali.
In particolare il credito riguarda le erogazioni in denaro a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione effettuate a partire dal 2016, per
Il credito d’imposta spetta nella misura del:
Le erogazioni liberali sono agevolabili nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Il credito d’imposta spetta a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato «Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell’occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN:
IT40H0100003245348013362600 |
I versamenti debbono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria, nella causale del versamento deve essere riportato, nell'esatto ordine di seguito indicato:
Il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili.
Per usufruirne, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo, la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.
Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto interministeriale del 08/04/2016 del MIUR:
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d'imposta è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo “6873”.
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