Viene istituita la nuova figura professionale dell’istruttore di vela, introdotta nel nuovo codice della nautica diporto (articoli 49–quinquies e sexies D.lgs. 171/2005) che ha subito una profonda revisione ad opera del D.lgs. 229/2017.
E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.
L'esercizio professionale dell'istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco, stabilito annualmente.
L'elenco sarà' pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.
I requisiti generali richiesti per accedere all’elenco nazionale sono:
poi ci sono alcuni requisiti tecnici:
e infine un requisito di tipo amministrativo:
L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per 6 anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneità psico-fisica, e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana.
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