E' entrato in vigore il 15 febbraio scorso il nuovo art 348 c.p modificato dalla legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, in materia di esercizio abusivo delle professioni liberali.
Pertanto, a far data dal 15 febbraio 2018, chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato rischia le seguenti sanzioni:
Ancora maggiori le pene per chi ha influenzato a commettere il reato o diretto altri soggetti nel concorso di reato di esercizio abusivo della professione; nello specifico :
Inoltre la condanna comporta:
In materia va anche segnalato che una recente sentenza della Corte di Cassazione sezione penale n. 39339 del 22 agosto 2017, in una causa per esercizio abusivo della professione di psicologo, ha ammesso la possibilità per l' ordine professionale di costituirsi parte civile e di chiedere, in caso di condanna, il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti dalla categoria, a tutela della quale l’Ordine è posto. La costituzione è, infatti, possibile quando non si fonda solo sulla lesione degli interessi morali della categoria, ma anche sul danno patrimoniale che deriva, anche indirettamente, ai professionisti, dalla concorrenza sleale di persone non abilitate. Nel caso specifico infatti si evidenzia che nell'atto di costituzione dell’Ordine degli Psicologi, risultava esplicitamente che il risarcimento puo essere richiesto “in relazione alla associazione finalizzata all'abusivo esercizio della professione,”.
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