L'Inps ha pubblicato la circolare n. 54 2018 con le modalità operative di applicazione delle nuove legge 179 2017 sul cd. "whistleblowing" ovvero la tutela dei lavoratori che segnalazioni di illeciti osservati nel proprio posto di lavoro .
L'istituo ricorda che la legge 30 novembre 2017, n. 179 per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha modificato la precedente normativa integrandola in tema di obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale. La nuova formulazione del citato articolo 54-bis prevede infatti che:
“Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
Da notare dunque che:
Il segnalante è “reintegrato nel posto di lavoro” in caso di licenziamento “a motivo della segnalazione” e sono nulli tutti “gli atti discriminatori o ritorsivi” eventualmente adottati. L’onere di “dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione” è a carico dell’amministrazione (art. 54-bis, commi 7 e 8).
La circolare chiarisce che:
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