News Pubblicata il 27/03/2018

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Segnalazione illeciti: le istruzioni per dipendenti e collaboratori INPS

Pubblicata la circolare INPS sulla segnalazione di illeciti sul posto di lavoro cd. Whistleblowing secondo la nuova legge n. 179-2017



L'Inps ha pubblicato la circolare n. 54  2018 con le modalità operative di applicazione delle nuove legge 179 2017 sul cd. "whistleblowing" ovvero la tutela dei lavoratori che segnalazioni di illeciti osservati nel proprio posto di lavoro .

L'istituo ricorda che la legge 30 novembre 2017, n. 179 per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”,  ha modificato la precedente normativa integrandola in tema di obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale. La nuova formulazione del citato articolo 54-bis prevede infatti che:

Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile  della  prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma  7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero  all'Autorità  nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto  ad  altra  misura organizzativa avente effetti negativi,  diretti  o  indiretti,  sulle condizioni di lavoro determinata dalla  segnalazione.  L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle   organizzazioni   sindacali    maggiormente    rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 

Da notare dunque che:

  1.  la  nuova normativa prevede che il dipendente non segnali più l’illecito al “superiore gerarchico”, bensì al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
  2. Inoltre, l’eventuale adozione di misure ritorsive deve essere denunciata non più al Dipartimento della funzione pubblica, bensì all’ANAC, l'autorita nazionale anti corruzione

Il segnalante è “reintegrato nel posto di lavoro” in caso di licenziamento “a motivo della segnalazione” e sono nulli tutti “gli atti discriminatori o ritorsivi” eventualmente adottati. L’onere di “dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione” è a carico dell’amministrazione (art. 54-bis, commi 7 e 8).

La circolare chiarisce che:

Fonte: Inps



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