Nel messaggio n. 1217 del 20 marzo 2018, l'INPS chiarisce che, dopo il riconoscimento dello status di invalido la domanda di prestazione economica può essere inviata anche tardivamente senza perdita del diritto. La prescrizione ha comunque il termine decennale ordinario previsto dall'articolo 2946 del Codice civile.
L'istituto illustra nel messaggio i termini ordinari di decorrenza dei benefici economici e gli effetti della domanda di invalidità civile presentata in ritardo e e di eventuale Revoca dello status di invalido.
Gli interessi legali decorrono dal 121° giorno da quando il cittadino fornisce gli elementi utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica .
Sul tema leggi anche "Assegno di invalidità civile: requisiti" di R. Staiano.
Dello stesso autore è disponibile il volume cartaceo Manuale pratico su invalidità , autismo, disabili (Maggioli editore)