Con un comunicato stampa di ieri 21 marzo il Consiglio dei Ministri n. 75 ha annunciato di avere approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che integrano e modificano :
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la disciplina delle imprese sociali (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)
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il Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)
Di seguito le principali misure dei provvedimenti approvati.
Per quanto riguarda la disciplina delle imprese sociali le modifiche riguardano:
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l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, prevedendo
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l’introduzione di un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati”
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limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali,
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che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.
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l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali
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le misure fiscali e di sostegno economico con la previsione della
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non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva
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imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale.
Per quanto riguarda le modifiche al Codice del Terzo settore si prevede a disciplinare:
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un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale
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la definizione piu’ puntuale delle attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti integrando l’elenco delle attività esercitabili dagli enti del Terzo settore
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le modalità di acquisto della personalità giuridica
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la revisione legale dei conti con la previsione che fermo restando il controllo contabile già previsto, l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l’ente del Terzo settore può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
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agevolazioni fiscali in favore dei predetti enti con integrazioni e correzioni concernenti, tra l’altro, la definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento agli Enti filantropici
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