E' stata pubblicata la circolare INPS del 19 marzo 2018 che riepiloga la normativa sull'assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, commi 125-129, della legge n. 190/2014, c.d. bonus bebè, e riconfermato dalla recente legge di bilancio anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ma solo fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
La circolare ricorda che questa prestazione è attualmente in vigore in due forme :
Ne deriva che, ad eccezione di ciò che attiene al periodo della natalità/adozione (triennio 2015-2017 ovvero anno 2018), alla durata massima dell’assegno (triennale ovvero annuale) e ai limiti di spesa, ogni altro aspetto dell’assegno di natalità ex L. n. 205/2017 resta disciplinato dalla normativa contenuta nella legge n. 190/2014 e nel D.P.C.M. 27 febbraio 2015, così come illustrata nelle circolari e nei messaggi INPS in materia e ai quali l'istituto fa espresso rinvio.
Valgono in ogni caso quindi i seguenti comuni principi :
I requisiti dei richiedenti sono anch'essi riconfermati :
Nella circolare sono riepilogate le precedenti circolari e messaggi INPS in materia.
RISORSE STANZIATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018
Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l’articolo 1, comma 249, della legge n. 205/2017, fissa i seguenti limiti di spesa:
L'INPS ha l'obbligo di monitorare la spesa e con relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze segnalerà eventuali rischi di scostamento dai limiti di spesa.
Sulle caratteristiche e modalità di domanda del bonus bebè vedi anche "Bonus bebè riconfermato per il 2018"
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