Esclusi dall'agevolazione del super ammortamento anche le autovetture ecologiche, ovvero i veicoli a bassa emissione.
Questo uno dei tanti chiarimenti forniti in occasione del webinar tenuto dal Ministero delle Finanze il 22 febbraio, sulle nuove misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2018, e per il quale il 15 marzo si sono resi disponibili le risposte ai quesiti presentati nel corso del seminario, che qui alleghiamo.
Ricordiamo che l'art. 1 comma 29 della legge di Bilancio ha escluso esplicitamente dalla proroga del super ammortamento, gli investimenti effettuati, dal 1° gennaio 2018, nei mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR, ossia i veicoli e agli altri mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni comprendendo, tra gli altri, le autovetture e gli autocaravan di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Restano, pertanto, fuori dalla portata dell’art. 164, comma 1, del Tuir, gli altri autoveicoli previsti dallo stesso comma 1 dell’art. 54 (quali, ad esempio, autobus, autocarri) che risultano, quindi, agevolabili con il super ammortamento.
Quindi a partire dal 2018, per quanto riguarda l'esclusione delle auto dal super ammortamento, sono esclusi dal perimetro di applicazione dell’agevolazione gli investimenti in:
Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio dal 2018 riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164, mentre:
Inoltre il citato art. 164, comma 1, non opera, inoltre, alcuna distinzione in merito alla natura ecologica dei mezzi di trasporto, ne consegue, pertanto, che dal 2018 sono esclusi dalla proroga dell’agevolazione i veicoli e i mezzi di trasporto, rientranti nelle categorie dallo stesso previste, anche se a bassa emissione.
Ti potrebbe interessare Super e Iper ammortamento (excel) utile file excel per la costruzione del piano di ammortamento fiscale (o del prospetto fiscale leasing) con l’agevolazione del “super” o “iper” ammortamento.