“In osservanza del divieto di disparità di trattamento, che è principio immanente dell’ordinamento, la rimozione dell’inadempimento tributario, attuata anche in applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso e, segnatamente, del ravvedimento operoso e dell’integrazione delle dichiarazioni fiscali, determina i medesimi effetti, finanche di non punibilità del reato, senza alcuna distinzione in ordine alla tipologia di violazione sanata.” E’ questa la massima contenuta nella norma di comportamento 202 dell’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) del 15 marzo 2018.
L’istituto del ravvedimento operoso consente all’autore di omissioni o di irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente. Affinché il ravvedimento operoso esplichi effetti ai fini della regolarizzazione della violazione, è necessario
Il contribuente, dunque, ha la facoltà di rimuovere le violazioni commesse, mediante la predisposizione di una dichiarazione integrativa, che deve essere presentata entro limiti temporali normativamente determinati.
Nella parte conclusiva del documento l’AIDC sottolinea pertanto che “se è consentito presentare una dichiarazione integrativa in tutte le fattispecie, ottemperando al dettato delle disposizioni fiscali che disciplinano il ravvedimento operoso e l’integrazione delle dichiarazioni, non devono poter sussistere valide ragioni ostative alla non punibilità del reato a seguito della rimozione della violazione, anche in ipotesi di condotte originariamente fraudolente.”
La nota è disponibile sul sito http://www.aidc.pro
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