Nella circolare 45 del 9 marzo 20178 l'INPS chiarisce l'applicazione dell articolo 116, comma 20, legge 23 dicembre 2000, n. 388 sulle modalità di trasferimento diretto di contributi versati erroneamente in casse diverse .
La norma citata prevede che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. perciò l’ente che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza spese per il contribuente all’ente titolare della contribuzione.
La circolare precisa che la norma è applicabile anche per:
Le condizioni necessarie per il trasferimento sono 4
1 |
versamento effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo; |
2 |
natura previdenziale del contributo |
3 |
il contributo deve essere certo; |
4 |
buona fede del debitore. |
L'istituto comunica dunque che sarà possibile effettuare un trasferimento diretto e senza oneri aggiuntivi della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa. Le Casse previdenziali potranno stipulare apposite convenzioni con l’INPS per definire le modalità operative.
L'Inps informa che sta predisponendo in questi giorni il modello di istanza da presentare online per richiedere il trasferimento di somme indebitamente versate all'INPS e ne darà notizia in un prossimo messaggio.
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