Chiarimenti sul codice tributo per i PIR decaduti dai benefici fiscali sono stati forniti con la Risoluzione 23/E del 15 marzo 2018. In particolare, a seguito delle richieste di chiarimenti formulate dalle associazioni di categoria degli intermediari, nel documento di prassi viene chiarito che
Il codice tributo F24 per il versamento delle imposte e degli interessi dei Piani di Risparmio a lungo termine decaduti dai benefici fiscali era stato istituito con la Risoluzione 21/E del 9 marzo 2018. In particolare, la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016, commi 100-114) ha introdotto un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti dagliinvestimenti effettuati nei piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.) e conseguiti,
Ai fini della detassazione è pero previsto che gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento debbano essere detenuti per almeno cinque anni.
In caso di cessione anticipata, i redditi percepiti durante il periodo di investimento e i redditi realizzati attraverso la cessione sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dall’intermediario presso il quale il piano è stato aperto. Si ricorda che con la circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni concernenti i suddetti piani di risparmio a lungo termine (P.I.R).
Pertanto, per consentire all’intermediario di effettuare il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale, è stato istuito il codice tributo:
Per approfondire leggi l'articolo Piani individuali di risparmio a lungo termine: la Circolare dell'Agenzia
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