Da quest’anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico (cd. sisma-bonus). Tali spese vanno indicate nel modello 730/2018, nella sezione III A- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per
le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone antisismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o nelle zone sismiche 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive è prevista una detrazione dall’imposta lorda. La detrazione d’imposta è pari al:
50% | |
70% | se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore |
75% | qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore |
80% | se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore |
85% | qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore. |
La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo. La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Per quanto riguarda l’ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile.
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