Durante il tavolo tecnico tra INPS e CNO (Consulenti del lavoro ) sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti su molti temi di lavoro e previdenza, tra cui quello sul versamento a Fondi di previdenza complementare del TFR maturato dai lavoratori dopo il 2007 .
In merito va ricordato che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti ha previsto che dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro privati (a esclusione dei datori di lavoro domestico) con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria le quote maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari.
L’obbligo riguarda i dipendenti (cessati dal rapporto di lavoro) che hanno scelto di lasciare, in tutto o in parte, il proprio TFR presso il datore di lavoro. Al momento della maturazione del diritto , attraverso la domanda del datore di lavoro che la gira al Fondo di Tesoreria il lavoratore riceve direttamente dal Fondo, il TFR maturato, entro 30 giorni dalla domanda.
A questo proposito, in risposta ad un interpello Covip la commissione di vigilanza sulla previdenza complementare ha dato il nulla osta al versamento a forme di previdenza complementare anche di tutto il TFR maturato dopo il 2007 , previo accordo con l'azienda;
Al contrario l'INPS da parere negativo su questa possibilita per quanto riguarda invece il TFR versato al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS per le aziende con piu di 50 dipendenti.
L'Inps ha motivato il proprio parere negativo sottolineando che la legge che ha istituito il Fondo di tesoreria, prevede come uniche motivazioni allo smobilizzo del TFR, :
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