News Pubblicata il 07/03/2018

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Collocamento obbligatorio: chiarimenti sul computo degli stagionali

Nota INL sul computo dei lavoratori stagionali agricoli per il calcolo dell'organico aziendale ai fini del collocamento obbligatorio disabili, per uniformare i criteri di vigilanza



I lavoratori stagionali agricoli vanno conteggiati sulla base delle giornate di lavoro prestate anche non continuative, e il limite  di sei mesi  corrisponde a un massimo di  180 giornate in un anno. Nella Nota n. 43 del 6.3.2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro  fornisce questo importante chiarimento  sui  criteri di computo dei lavoratori stagionali per la definizione dell'organico aziendale ai fini del collocamento obbligatorio di persone disabili.

La nota afferma infatti che  per definire il requisito della durata complessiva di 6 mesi riguardo le attività stagionali  nel settore agricolo, non va preso come riferimento il periodo complessivo del rapporto ma vanno conteggiate  le singole giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche  non continuative (come previsto dal  DPR 333/2000 e circ. Min. Lav. n. 4/2000).

L' Ispettorato informa della nota che ,   in assenza di una quantificazione numerica  nella normativa citata,  e   "nelle more di eventuali pronunciamenti interpretativi ministeriali o di pronunciamenti giurisprudenziali" , per dare un criterio uniforme di giudizio agli organi ispettivi,  il limite semestrale per gli operai agricoli viene fissato ad un massimo  di  180 giornate di lavoro annue.

L'ispettorato afferma che " Tale orientamento trova giustificazione, sia in disposizioni di carattere normativo che regolamentare, dalle quali si evince che il criterio di distinzione fra il rapporto a termine e il rapporto a tempo indeterminato in agricoltura è rappresentato proprio dal superamento o meno di tale limite quantitativo.  A tal proposito va ricordato l’articolo 23 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, che individua in 180 giornate di lavoro l’anno il discrimen fra rapporti a termine e a tempo indeterminato, ma anche l’articolo 8 della legge n. 457/72, che in materia cassa integrazione salari considera lavoratori a tempo indeterminati “quelli che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda”.

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Sul collocamento obbligatorio leggi anche Assunzione disabili: le novità dal 2018

 

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro



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