E' stata pubblicata il 2 marzo 2018 la circolare INAIL N. 13 con le istruzioni operative circa la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2018.
La misura della riduzione per i premi e contributi di competenza 2018 è stata fissata al 15,81% dal decreto del Ministero del lavoro e Ministero dell'Economia del 22.12.2017 .
I destinatari della riduzione si distinguono dal requisito della durata del periodo di attività. Per il 2018 la distinzione e l'applicazione operano con il calendario seguente:
REQUISITO TEMPORALE PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI PREMI INAIL |
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oltre un biennio |
lavorazioni iniziate prima del 3 gennaio 2016 |
non oltre un biennio |
lavorazioni iniziate con data di inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016 |
I premi di autoliquidazione soggetti a tale percentuale di riduzione corrispondono a:
L'INAIL precisa che per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T.4, la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2018 nella misura del 15,81%, senza presentazione di una nuova istanza.
Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione, la circolare rinvia alle precedenti circolari Inail:
In tema di autoliquidazione dei premi vedi Autoliquidazione INAIL 2017-2018
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