Pubblicata ieri la risoluzione 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alle agevolazioni IMU per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali pensionati. Con alcuni quesiti pervenuti al MEF è stata chiesta la corretta applicazione della normativa afferente la disciplina agevolativa relativa all’IMU nei confronti di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza e titolari di trattamento pensionistico agricolo.
Per godere del trattamento agevolato riservato a CD e IAP occorre verificare la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva, cioè:
Dal complesso delle norme analizzate nella circolare emerge che, ai fini delle agevolazioni:
Per quanto riguarda lo IAP la compatibilità dello svolgimento dell’attività agricola con lo status di pensionato emerge anche dalla circostanza che dal computo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto per il riconoscimento della qualifica di IAP sono escluse le pensioni di ogni genere perciò la qualifica IAP può ben essere riconosciuta anche a un soggetto già titolare di pensione.
La disciplina che regola l’IMU contempla espressamente l’ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l’attività agricola.
Pertanto ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011.
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