Possibile il recupero da parte dell’erede dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione di un bene e già pagata sullo stesso bene anche dal de cuius. A dirlo è la CTR Emilia Romagna (sentenza 3188/14/17).
La controversia in commento, nasceva dal fatto che il padre del ricorrente, dopo una prima perizia di stima su un terreno, aveva provveduto a rivalutare il bene versando la relativa imposta sostitutiva. Stessa cosa, sullo stesso bene, faceva il figlio dopo aver ricevuto tale terreno in eredità a seguito del decesso del padre.
Il figlio, presentava richiesta di rimborso, in quanto le due imposte sostitutive riguardando lo stesso cespite, avevano realizzato un’illegittima duplicazione d’imposta. In seguito al diniego, ricorreva in CTP dove veniva accolto il suo ricorso.
Ricorreva l’Ufficio proponendo appello in quanto la richiesta di rimborso difettava del presupposto soggettivo perché potesse essere accordata la restituzione dell’imposta sostitutiva.
La CTR rigettava il ricorso, confermando la spettanza del rimborso, ricordando che “ogni qual volta il de cuius avrebbe avuto diritto alla restituzione di un’imposta indebitamente versata, il rimborso spetta di diritto all’erede, che vi subentra in tutti i rapporti patrimonali, sia dal lato attivo che da quello passivo.”
Si precisa tuttavia, che su tale tematica, la giurisprudenza non ha sempre dato le stesse interpretazioni.
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