La Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 22 febbraio 2018, C-103/16 ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice, durante il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità, nell’ambito di un licenziamento collettivo.
La controversia nasceva dal ricorso promosso da una dipendente del gruppo bancario spagnolo Bankia, che era stata licenziata all’esito di una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale.
Infatti, la Corte ha dichiarato che il licenziamento intimato nel predetto periodo per motivi essenzialmente legati allo stato di gravidanza dell’interessata è incompatibile con il divieto di licenziamento previsto dall’art. 10 Dir. 92/85 ma ha affermato, al contrario, la sua legittimità qualora non sia connesso a tale stato, a condizione che il datore di lavoro fornisca per iscritto giustificati motivi di licenziamento e che sia consentito dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
Tali motivi possono essere di tipo economico, tecnico o relativi all’organizzazione o alla produzione dell’impresa; è onere del datore di lavoro indicare i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare.
Pèi in generale la sentenza afferma che "l’articolo 10della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale (nel caso in esame il Belgio) che nell’ambito di un licenziamento collettivo non preveda né una priorità al mantenimento del posto di lavoro né una priorità di riqualificazione applicabili prima di tale licenziamento, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, senza che ciò escluda, tuttavia, la facoltà per gli Stati membri di garantire una protezione più elevata alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
La Corte ha affrontato anche la tematica relativa alla duplice protezione (preventiva e risarcitoria) delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento contro il licenziamento, stabilendo che l’art. 10 della direttiva 92/85 opera un’espressa distinzione tra, da un lato, la tutela contro il licenziamento stesso, a titolo preventivo, e, dall’altro, la tutela contro le conseguenze del licenziamento, a titolo di risarcimento.
Sul punto la Corte di Giustizia ha stabilito che la tutela risarcitoria, anche nell’ipotesi in cui sfociasse nella reintegrazione della lavoratrice licenziata e nel versamento delle retribuzioni non percepite a causa del licenziamento, non può sostituire quella preventiva.
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