In molte frodi Iva i verificatori, ove l’acquirente sia estraneo alla frode, ritengono comunque indetraibile l’Iva assolta sugli acquisti, a meno che l’acquirente non dimostri la propria buona fede cioè l’inconsapevolezza di partecipare a una frode commessa da altri. Nel corso di Telefisco 2018 è stata chiesta alla Guardia di Finanza qualche esemplificazione (documentazione, situazione soggettiva eccetera) in cui concretamente potrebbe essere riconosciuta dai verificatori la buona fede.
In generale, infatti, nel caso riceva fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, il cessionario, per poter comunque usufruire del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, è tenuto a provare con qualsiasi mezzo di avere agito in maniera accorta e con la massima diligenza possibile, adottando ogni ragionevole cautela per evitare di essere coinvolto in un sistema di frode.
In presenza di concreti indizi di frode all’Iva, i verificatori sono chiamati dunque a esaminare il comportamento realmente tenuto dal contribuente, valutando con attenzione tutte le circostanze utili a comprendere il suo stato soggettivo e la loro efficacia dimostrativa nel complesso, guidati soprattutto dalle indicazioni offerte dalla giurisprudenza. In generale, in base alla giurisprudenza possono essere considerate prove a favore del contribuente:
Si precisa che in ogni caso, la Guardia di finanza, quando effettua attività di indagini nel settore frodi, dato che opera anche come polizia giudiziaria, può ricorrere alle potestà d’indagine più penetranti come:
Con questi metodi il quadro delle prove è molto più preciso, sia in senso favorevole al contribuente che in senso sfavorevole.
Per completezza, si ricorda che, come sottolineato dalla stessa GDF nel corso di Telefisco, è esclusa l’applicazione del ravvedimento operoso alle ipotesi di frode a mezzo fatture per operazioni inesistenti e altre fattispecie fraudolente previste dalle disposizioni penal tributarie. Il ravvedimento permette infatti la regolarizzazione solo degli errori e delle omissioni che non derivano da un comportamento doloso.
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