Con la Risoluzione 17/e del 16.2.2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito soggettivo dell’imposta sostitutiva. In particolare, il documento di prassi ha chiarito che l’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva, e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, dalla Banca XXX a favore della società YYY può beneficiare dell’effetto sostitutivo. Il chiarimento viene in risposta all’interpello presentato da un notaio in merito al seguente caso:
Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha precisato che
Vista la normativa, la risoluzione 17/2018 termina chiarendo che “l’effetto sostitutivo derivante dall’applicazione dell’imposta sui finanziamenti opera, tra l’altro, con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva ed ai trasferimenti di garanzia posti in essere dalle banche (nonché dagli altri soggetti ‘qualificati’ individuati dalle norme in argomento), a prescindere dalla natura del soggetto cessionario.” L’articolo 15 non prevede, infatti, quale condizione per l’applicabilità del regime sostitutivo particolari requisiti in capo al soggetto cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia.
Il testo completo della Risoluzione è allegato a questo articolo.
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