News Pubblicata il 16/02/2018

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Peer to Peer Lending: redditi su prestiti con ritenuta a titolo di imposta

La legge di bilancio 2018 ha introdotto la tassazione degli interessi e capital gain derivanti da prestiti a privati con una ritenuta del 26% a titolo di imposta



Con la continua evoluzione e sviluppo del settore FInTech, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 (Legge di Bilancio 2018) ha apportato una serie di modifiche al settore di riferimento.
La modifica riguarda la tassazione degli interessi e capital gain derivanti da investimenti in prestiti erogati da privati a privati e imprese tramite piattaforme FinTech (tecnofinanza, o tecnologia finanziaria), ossia la fornitura di servizi e prodotti finanziari attraverso le più avanzate tecnologie dell'informazione. Questi, con la novella normativa, saranno tassati mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26%.
Prestiti on line tassati al 26%
Le modifiche a riguardo, fanno riferimento ai comma 43 e 45 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2018.
Attraverso l’integrazione dell’articolo 44 del TUIR, con l’introduzione della lettera d-bis), viene stabilito che sono redditi di capitale "i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia."
Stando sempre nel perimetro dell’articolo 44 del TUIR, la novità più significativa è quella inerente il tema dei prestiti tra privati, c.d. peer-to-peer landing, per i quali è prevista la tassazione mediante applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota al 26%.
Tale imposta è operata direttamente dai soggetti gestori sui redditi di capitale erogati a favore di persone fisiche, agendo da sostituti d’imposta.

Tali redditi non subiranno quindi piu' la tassazione IRPEF con aliquota marginale ma quella riservata agli strumenti finanziari con l'aliquota del 26% a titolo di imposta.

La nuova aliquota di tassazione del 26% porterà dei vantaggi a chi ha redditi elevati che vedeva tassare questi redditi con un aliquota che poteva arrivare al 43%.

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Fonte: Fisco e Tasse



TAG: PMI - Start up e Crowdfunding Gli aspetti fiscali del commercio elettronico