Nel corso di Telefisco 2018 è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate, se i contribuenti che non addebitano in fattura l'Iva in via di rivalsa e di conseguenza non fanno le liquidazioni e non versano l’Iva, quali quelli in “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario, quando emettono fattura nei confronti di un contribuente soggetto a split payment devono riportare in fattura la dicitura «scissione nei pagamenti» o «split payment ai sensi dell’articolo 17 DPR 633/1972».
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che tali contribuenti hanno il solo onere di indicare nella fattura emessa che l’operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfettario e ricorda che già la circolare 6/E/2015, paragrafo n. 8.5, ha chiarito che il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17 ter del Dpr 633/1972 «non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie», ossia, come nel caso prospettato, che esonerano il fornitore dall’addebito dell’Iva in via di rivalsa.
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