Con l’Interpello n. 1 del 30 gennaio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito una importante chiarimento circa ulteriormente l'applicabilità del contratto a chiamata o lavoro intermittente .
Un’istanza presentata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro chiedeva se il lavoro a chiamata sia utilizzabile per il personale di sala o di cucina delle imprese alimentari artigiane come pizzerie al taglio, rosticcerie o gastronomie, ecc., come succede per i camerieri delle imprese turistiche e ricettive .
Il Ministero lavoro ha dato risposta negativa. Secondo il ministero il contratto a chiamata è applicabile solo a due condizioni , una soggettiva e una oggettiva:
Dato che in tale gruppo non rientrano le imprese artigiane alimentari, l'utilizzo di questo contratto per il personale che pure svolge le stesse mansioni, non è consentito.
Il Ministero ha anche specificato che nel settore dei "pubblici esercizi", come per il turismo e lo spettacolo, si applica una deroga al limite di utilizzo di 400 giornate per i lavoratori a chiamata che vige per gli altri settori.
Viene anche ricordato che il decreto legislativo 276/03 (e il successivo decreto legislativo 81/2015) avevano demandato ai contratti collettivi il compito di individuare le esigenze di ricorso al contratto a chiamata ma cio non è avvenuto e il Ministero è intervenuto nuovamente con il decreto 23 ottobre 2004, ammettendo la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 .
In tema vedi l'approfondimento Guida al lavoro a chiamata con fac simile di lettera di assunzione