Importanti novità 2018 nella disciplina del lavoro nelle associazioni sportive dilettantistiche.
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Ai commi commi 357-361 della L. n. 205/2017 (legge di stabilità 2018) si stabilisce che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate anche a scopo di lucro in una delle classiche forme societarie esistenti, posto che lo statuto riporti specifici contenuti riferiti alla denominazione o ragione sociale, all’oggetto o scopo sociale ecc.
CO.CO.CO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
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Le collaborazioni, sia sportive che amministrativo-gestionali rese a fini istituzionali alle “società sportive dilettantistiche lucrative”, così come le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. , costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la seguente distinzione ai fini fiscali:
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i compensi derivanti da tali contratti, stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche NON LUCRATIVE riconosciute dal CONI, costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), D.P.R. n. 917/1986;Un ulteriore novità della legge di bilancio sè l'innalzamento della soglia di non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito da 7500 a 10mila euro . Sono confermati gli altri benefici previsti in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa: esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali, qualunque sia l’ammontare del compenso erogato. Per importi superiori a euro 10.000 annui si applicherà invece la tassazione sostitutiva pari alla prima aliquota Irpef (oltre alle addizionali comunali e regionali), a titolo di imposta per importi complessivamente inferiori a euro 30.658,28 e a titolo di acconto per importi superiori.
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i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche LUCRATIVE riconosciute dal CONI costituiscono invece redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 dello stesso D.P.R..
In entrambi i casi non si applica la disciplina sulle “collaborazioni organizzate dal committente” di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 (trasformazione in contratto di lavoro subordinato) .
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 205/2017, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore e l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Si attende dal CONI la definizione puntuale di tutte le attività considerate necessarie allo svolgimento dei fini istituzionali per le diverse federazioni e enti affiliati. Nella riunione del 12 marzo 2018 non è stata presa alcuna decisione in merito.
Ovviamente, in assenza di continuità e abitualità nell'esecuzione , quindi se si eslcude il rapporto di collaborazione continuativa, le prestazioni lavorative possono rientrare in altre due discipline oggi coesistenti e con lo stesso tetto massimo annuo di compensi percepibili (5mila euro) da ogni lavoratore
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il "lavoro occasionale", disciplinato dall'art. 2222 c.c. con applicazione della ritenuta Irpef a titolo di acconto pari al 20% del compenso concordato, obbligo di dichiarazione dei redditi, tranne nei casi di esclusione previsti, obbligo di contribuzione presso la Gestione INPS-ex ENPALS).
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il nuovo "lavoro accessorio" o meglio prestazioni occasionali ex L. 96/2017, che con il Contratto Telematico di prestazione occasionale , ha sostituito l' abrogata normativa sui "voucher" per il lavoro accessorio, con retribuzione oraria e contribuzione fisse, gestite tramite l'INPS.