Con il provvedimento n. 18708 firmato ieri, l'Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche nella trasmissione dei dati. Com'è noto, l’articolo 1, comma 153, della legge di bilancio 2016 ( L. 208/2015) ha introdotto una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria nresidenza anagrafica ed ha previsto il pagamento del canone TV in dieci rate mensili, mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.
La legge ha demandato le disposizioni attuative della norma ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico emanato in data 13 maggio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2016. Tale decreto dispone
A decorrere dall’anno in corso, la conferma dei dati relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nell’anno precedente, è effettuata entro il 31 marzo di ogni anno con le modalità previste dal Provvedimento del 4 luglio 2016, secondo le specifiche tecniche allo scopo implementate.
In particolare, in assenza di rettifiche da comunicare all’Agenzia delle entrate, le imprese elettriche trasmettono entro il 31.03 di ogni anno, una comunicazione all’Agenzia delle entrate con cui si confermano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nell’anno precedente.Le specifiche tecniche di cui all’allegato A sostituiscono integralmente le specifiche tecniche contenute nell’allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2016.
Segui il dossier gratuito: Canone Rai in bolletta