L'omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro è stato depenalizzato, se l'importo annuo non supera i 10mila euro, dal decreto l.lgs. n. 8-2016: il periodo da considerare per verificare se l’omesso versamento supera la soglia, va dal 16 gennaio al 16 dicembre di ogni anno, considerando dunque le ritenute maturate da dicembre a novembre . Questa la decisione della Corte di Cassazione a sezioni Unite che mette fine al corto circuito giurisprudenziale degli ultimi mesi, tra indicazioni del Ministero del lavoro , e dall'altra le decisioni della Cassazione, cui a un certo punto anche l'ispettorato del Lavoro aveva ritenuto di adeguarsi.
Su quale anno considerare per l'osservazione e il calcolo dell'importo massimo, infatti, convivevano orientamenti opposti , per il fatto che tali ritenute vanno versate entro il 16 del mese successivo al pagamento dei compensi.
Il ministero con la lettera circolare 9099 del 2016 inizialmente indicava come periodo di riferimento per decidere la sussistenza del reato, l’arco temporale che va dal 16 gennaio al 16 dicembre, riferito quindi alle ritenute del mese di dicembre dell'anno precedente fino a quelle di novembre dell'anno di riferimento; indicazione seguita dall'INPS, per evitare la segnalazione alla Procura delle infrazioni sotto soglia.
In molte pronunce del 2017 però le sezioni penali della Cassazione invece hanno utilizzato quello che va dal 16 febbraio di un anno al 16 gennaio dell’anno seguente (considerando, secondo il criterio della competenza le ritenute maturate da gennaio a dicembre dello stesso anno ). A tali disposizioni successivamente si era uniformato l’Ispettorato nazionale del lavoro, con lettera circolare 8376 del 25 settembre 2017.
L’Inps aveva quindi sottoposto il problema alla Suprema Corte evidenziando le importanti dimensioni del fenomeno e le difficoltà gestionali e informatiche che il cambio di rotta rispetto alle indicazioni iniziali stava portando.
Dunque è arrivata l'altro giorno la pronuncia delle Sezioni Unite che detta il nuovo orientamento a cui i supremi giudici dovranno attenersi nel definire i procedimenti. Le motivazioni non sono state ancora rese note. La decisione è stata depositata sotto forma di informativa n. 1 del 18 gennaio 2018 Presidente Ramacci.
Sul tema vedi "Condanna revocata per l’imprenditore che ha operato “sotto soglia” - COMMENTO alla sentenza di Cassazione penale n. 34362 del 13.7.2017
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