L’INL, con parere del 12 gennaio 2018 n. 290 , rispondendo ad una richiesta di parere della sede territoriale di Udine Pordenone, ha precisato che avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato è possibile , fermo restando il rispetto dei requisiti di legge, cioè:
In merito a quest’ultima figura, l’INL ricorda che il Ministero del lavoro, con circolare n. 40/2004, seppure con riferimento alle modalità di formazione a distanza, aveva chiarito che, qualora in azienda sia presente un numero idoneo di personale specializzato, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può ben essere esteso all’attività di “tutoraggio” nell'apprendistato, che puo dunque essere svolta con le modalità telematiche già previste per la formazione in "e- learning.
In tali casi, pertanto, la condizione è il tutor sia in grado di:
Con il successivo intervento ( parere 1118 del 17 gennaio 2019) l'Ispettorato ha precisato nuovamente che la formazione dell'apprendista deve rimanere obiettivo prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa. È, pertanto, necessario contemperare l’interesse del distaccante con il prevalente interesse dell’apprendista a vedere rispettati gli impegni assunti nei suoi confronti e il suo inserimento nel contesto produttivo del datore di lavoro.
Le modalità concrete in cui avviene il distacco devono garantire all’apprendista il regolare adempimento della formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor. Per questo motivo si sottolinea che la durata del distacco non puo corrispondere alla durata del periodo di apprendistato . Il documento afferma infatti che "è necessario che il temporaneo inserimento dell’apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato ad evitare di delegare gli aspetti formativi di tale contratto interamente ad un soggetto terzo rispetto all’effettivo datore di lavoro.
Vedi anche Apprendistato: vantaggi e regole dopo il Jobs act .
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