L'esonero contributivo per gli agricoltori sotto i 40 anni di età iscritti per la prima volta alla gestione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli dell'INPS è stato istitutito dalla legge di stabilità 2017 (n. 232-2016) . L'istituto nazionale di previdenza ha emanato le istruzioni per questa agevolazione con la circolare n. 85 dell'11.5.2017.
La misura, che intende promuovere nuova imprenditoria in agricoltura, è riservata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, che si siano iscritti per la prima volta nella previdenza agricola tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
Viene riconosciuto:
L'esonero è riconosciuto anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.
Con il messaggio di ieri, n. 195 2017 l'Istituto specifica che per essere ammessi a godere dell'esonero triennale dal versamento dei contributi previsti, coloro che hanno iniziato l'attività nel 2017 devono presentare richiesta di esonero contributivo entro il 31 marzo 2018, data ultima in cui si presenta la dichiarazione aziendale , prevista di regola entro 90 giorni dal giorno di inizio attività.
L'istanza va inviata in forma telematica , accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, e selezionando il modulo :
Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017);
Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso o meno dei requisiti per l’accesso all’esonero e comunicherà – esclusivamente in modalità telematica nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza – l’avvenuta o meno ammissione al beneficio. Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.
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