Con la Risoluzione 7/e 2018, di risposta ad un interpello, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria da parte delle Ipab. In particolare, il soggetto istante:
Per tale motivo non vengono emesse fatture per le rette che gli utenti pagano per i servizi offerti.
L'Agenzia ha chiarito che l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, come novellato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede l’obbligo per le strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché delle strutture autorizzate e non accreditate, di inviare al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi.
In particolare, il D.M. 2 agosto 2016 precisa che le strutture sanitarie obbligate alla trasmissione dei dati sono quelle autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. All’art. 3-septies del medesimo D.Lgs. vengono definite le prestazioni socio sanitarie. Ciò premesso, da un punto di vista soggettivo, le strutture operanti nel settore assistenziale e socio-sanitario (a titolo semplificativo, le residenze assistenziali sanitarie, le case di cura, le residenze per anziani ecc.) in quanto strutture accreditate o autorizzate all’erogazione dei servizi socio sanitari ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, ricadono nella disciplina citata e sono quindi tenute a trasmettere al sistema tessera sanitaria le spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili allorquando e nella misura in cui le stesse siano rimaste a carico dell’utente.
L’ente istante, in quanto struttura autorizzata all’erogazione dei servizi socio sanitari ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, è tenuto a trasmettere al sistema tessera sanitaria le spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili. Con riferimento, invece, alla tipologia dei dati da trasmettere al sistema TS, l’obbligo individuato dalle norme citate si riferisce esclusivamente alle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura e rimaste a carico dell’utente, attestate da documenti fiscali di spesa, laddove siano stati rilasciati su richiesta del cliente.
Si ricorda, al riguardo, che nell’ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero. La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali (Circ. n.7/2017).
Inoltre, con riferimento ai costi totalmente non sanitari, rimasti a qualunque titolo a carico degli utenti, assimilabili alle spese di comfort sostenute in occasione di ricoveri ospedalieri (a titolo esemplificativo, la quota alberghiera), si rappresenta che gli stessi vanno trasmessi con la tipologia “altre spese” (codice AA) o non trasmessi affatto, in quanto ascrivibili a costi non sanitari.
Si ritiene che laddove l’utente abbia richiesto il rilascio dei documenti fiscali o laddove l’ente renda prestazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 18) e 19) del citato DPR n. 633 del 1972, l’IPAB istante abbia l’obbligo di comunicare tali dati al sistema TS, mentre tale obbligo non sussiste per le prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali. Tutto ciò premesso, al fine di consentire ai contribuenti di documentare idoneamente la detrazione o deduzione dell’onere e all’Agenzia delle entrate di indicare la quota di spese sanitaria nella dichiarazione dei redditi precompilata, si raccomanda, nel caso di emissione di documenti di spesa:
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