News Pubblicata il 16/01/2018

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Opzione per il regime di branch exemption: ecco gli adempimenti dichiarativi

Regime di branch exemption: ecco come deve essere compilata la dichiarazione dei redditi 2017. Possibile integrarla e sostituirli fino al 29 gennaio 2018



Con la Risoluzione 4 del 15 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi relativi all'esercizio dell'opzione per il branch exemption (di cui all’articolo 168-ter del TUIR). Come rilevato da ALFA, talune indicazioni contenute nel provvedimento non trovano perfetto riscontro nei modelli dichiarativi 2017, giacché tali modelli sono stati approvati in data anteriore rispetto alla pubblicazione dello stesso provvedimento. Per applicare i chiarimenti resi in questa sede, le imprese possono presentare una dichiarazione integrativa/ sostitutiva entro novanta giorni dalla data del 31 ottobre 2017, ossia entro il 29 gennaio 2018.  In tal caso, tenuto conto delle oggettive condizioni di incertezza conseguenti alle incoerenze riscontrate tra i modelli dichiarativi 2017 e il provvedimento, si ritiene che, in ossequio al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede sussistano i presupposti per escludere l'applicazione delle sanzioni nell'ipotesi in cui le dichiarazioni presentate dalle imprese non siano già adeguate ai chiarimenti che seguono.

Tramite interpello la società ALPHA ha formulato 4 quesiti sul regime relativamente all'anno di imposta 2016 in linea con il Provvedimento del 28.8.2017:

  1. Modello Redditi SC 2017: L’impostazione del modello sembra assumere che l’imponibile IRES dell’impresa nel suo complesso debba essere calcolato partendo dal risultato civilistico di bilancio, depurato degli utili e delle perdite conseguiti dalle singole stabili organizzazioni esenti. Il provvedimento, viceversa, precisa che ciascuna branch deve apportare al proprio rendiconto le variazioni in aumento o in diminuzione per determinare separatamente il proprio utile o la propria perdita esente, come se fosse una entità autonoma, e che l’impresa nel suo complesso, a sua volta, determina il proprio imponibile partendo dal risultato di bilancio complessivo, apportando le ordinarie variazioni in aumento e in diminuzione e rettificando poi quest’ultimo importo per tener conto degli utili o delle perdite delle branch esenti. 
  2. Prospetto deduzione per capitale investito proprio (ACE) del quadro RS. Nel quadro RS del Modello Redditi 2017, vanno evidenziate le informazioni richieste per il calcolo della deduzione ACE e per il monitoraggio del riporto e dell’utilizzo delle eccedenze pregresse. Il punto 7.8 del provvedimento prevede che debba procedersi anche al calcolo dell’ACE riferibile a ciascuna stabile organizzazione per la quale si fruisca del regime di cui all’articolo 168-ter del TUIR, in modo da imputare la relativa deduzione al reddito esente della branch. 
  3. Presenza in un Paese estero di stabili organizzazioni plurime Il provvedimento, in linea generale, considera le stabili organizzazioni plurime in ciascun Paese alla stregua di un’unica stabile organizzazione, salvo il caso in cui la singola branch sia soggetta alla disciplina CFC. Ciò posto, il rigo RF 130, colonna 2, prevede l’indicazione di un codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione esente, anche in presenza di più branch riconosciute nel Paese di localizzazione.
  4. Credito di imposta estero: il credito di imposta e le eccedenze di imposta estera e di imposta nazionale riportabili, sono calcolate ordinariamente per singolo Paese. Ciò posto, il punto 4.5 del provvedimento attuativo prevede che, in caso di esercizio dell’opzione per la branch exemption, le eccedenze di imposta sono scomputabili dai redditi della stabile organizzazione esente che siano oggetto del meccanismo di recapture. 
  5. Modello IRAP 2017: Il provvedimento stabilisce che il valore della produzione netta delle branch esenti da scomputare da quello riferibile all’impresa nel suo complesso è determinato in via analitica e non con i criteri forfettari. ALFA chiede chiarimenti sulla corretta compilazione del modello dichiarativo.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione 4 del 15.01.2018

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