Con la circolare 193 del 29 dicembre 2017, l'INPS informa della modifica dell' inquadramento previdenziale degli organismi bilaterali che svolgono attività ausiliarie a quelle delle imprese edili. Si tratta di:
La novità è già in vigore dalla data della circolare, 29 dicembre 2017.
L' istituto di previdenza specifica che le casse edili, le scuole di formazione professionale per l’edilizia e i comitati paritetici territoriali per la sicurezza sono organismi accomunati dalle seguenti condizioni:
a) svolgimento di funzioni ausiliarie dell’attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale;
b) destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell’edilizia;
c) applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia;
d) svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
L'istituto conclude che "La contestuale sussistenza delle condizioni porta a ritenere che l’inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle casse edili, alle scuole di formazione professionale per l’edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia sia rinvenibile nelle attività ausiliarie dell’edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00."
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