Pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, la prima circolare sul "Codice del Terzo Settore". Come chiarito all'inizio della lettera direttoriale, il codice del Terzo settore introduce un'articolata normativa attraverso la quale si intende fornire una disciplina organica in materia. La complessità del processo di adeguamento al nuovo quadro normativo è stata tenuta in conto dal legislatore:
Il documento tratta delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome. Le iscrizioni agli attuali registri continueranno ad essere regolate dalle norme procedimentali in essere: in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, dovrà essere operata una distinzione tra
Coerentemente con tale impostazione
Per altro verso, si devono considerare immediatamente applicabili le norme afferenti ai requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore: si fa in particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt.32 e 35 del codice, dedicate, rispettivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, ove sono da ritenersi già cogenti le prescrizioni attinenti
Indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, tutti gli enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13: l'attuale mancanza della modulistica, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non esonera gli enti da tale adempimento, traducendosi detta mancanza esclusivamente nell'eterogeneità dei documenti contabili in questione.
L'applicazione della norma di cui all'articolo 14,comma 2, riguardante l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non è in alcun modo condizionata dall'operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1ˆ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame.
Infine, nel documento del Ministero, viene affrontata la questione attinente la denominazione sociale dell'ente e all'utilizzo degli acronimi ETS, ODV, APS.
Il documento è allegato a questo articolo.
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