Monitoraggio fiscale: il Provvedimento pubblicato ieri dall'Agenzia delle Entrate contiene le disposizioni sulle modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra
In particolare, al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all’estero, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere, l’Agenzia delle entrate invia una comunicazione a specifici contribuenti per i quali sono emerse possibili anomalie dichiarative per l’anno d’imposta 2016, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS).
Tale comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
e) modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire l’anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione di cui sopra possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici
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