News Pubblicata il 20/12/2017

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Omesso acconto IVA. Nessuna responsabilità se mancano i fondi

Omesso e ritardato pagamento, nessuna responsabilità in caso di forza maggiore. La Cassazione spiega come difendersi in giudizio



Quando il contribuente non ha liquidità sufficiente per adempiere al pagamento dell’acconto IVA, ove provi in modo eccepibile la straordinarietà della circostanza ad esso non imputabile, potrebbe non andare incontro a sanzioni tributarie per assenza di responsabilità penale.

In tal senso la Corte di Cassazione con sent. n. 22153/2017 si è espressa confermando la tesi della giurisprudenza precedente.

Il caso ha riguardato l’omesso versamento, da parte di un contribuente, dell’acconto IVA relativo all’anno di imposta 2016, causato dal fatto che il contribuente stesso non avesse disponibilità di fondi per adempiere al pagamento richiesto. Sulla scia di quanto già anticipato negli anni dalla giurisprudenza della stessa Corte, l’omesso versamento causato da assenza di liquidità, non costituirebbe un caso di evasione, perché in tale circostanza il contribuente sarebbe mosso dal cd. dolo generico (ossia l’intenzione di realizzare la condotta che la norma del codice penale sanziona). Fermo restando che, a livello amministrativo, sarebbe da confermarsi l’applicabilità della sanzione del 30% di quanto non corrisposto o versato in ritardo.

Sul tema la Corte di Cassazione con sent. 22153/2017, anche sulla base della norma del codice penale italiano che prevede la non punibilità (a favore di un soggetto) quando il fatto sia commesso a seguito di caso fortuito o forza maggiore (ex art. 45 cp), ha chiarito gli elementi che il contribuente è chiamato ad addurre per una idonea difesa della sua posizione.

In tal senso e secondo il parere della Corte di legittimità:

- il giudice, sarà tenuto a valutare tutte le circostanze legate al singolo caso concreto.

- il contribuente:

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Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2024 Adempimenti Iva