News Pubblicata il 19/12/2017

Tempo di lettura: 1 minuto

Lavoro intermittente e stagionale terziario: chiarimenti

L'ente bilaterale ENBIC risponde a due quesiti sul CCNL turismo, agenzie viaggi, pubblici esercizi in materia di lavoro intermittente e lavoro stagionale



L'ente bilaterale confederato ENBIC nella interpretazione contrattuale del 30.11.2017  ha fornito la risposta a due quesiti in materia di lavoro intermittente e lavoro stagionale, alla luce di quanto previsto dal CCNL CISAL terziario del 23 maggio 2017, per le aziende del settore turistico, agenzie di viaggi, pubblici esercizi . Uno studio di consulenza di Padova  in particolare chiedeva:

Le risposte degli esperti dell'ente  riassumono  le disposizioni del contratto nelle due materie e in particolare concludono che :

  1. il limite di 8 mesi per il lavoro stagionale si riferisce solo al lavoro svolto  con lo specifico contratto e nulla vieta di stipulare altre forme  contrattuali pe ulteriori prestazioni lavorative . Si ricorda però anche  che per la stipula dei contratti stagionali anche l'attività dell'azienda nel suo complesso deve rientrare nelle specifiche previsioni del contratto ( chisurua annuale non invferiore a 70 giorni)
  2. le mansioni connesse al trattamento antiparassitario e alla potatura di alberi possono essere comprese tra le attività lavorative discontinue per cui è stipulabile il contratto di lavoro intermittente

Accordi e Contratti Collettivi Di Lavoro aggiornati sono a tua disposizione nella Banca dati della  Circolare settimanale del lavoro , a cura dell'avv. R. Staiano. Guarda l'indice della Normativa contrattuale !

 

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: La rubrica del lavoro